Infedeltà nell'ambiente di lavoro
L’articolo 2150 c.c. sancisce l’obbligo di fedeltà e recita: “Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l’imprenditore, né divulgare notizie attinenti all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizi”.
Tre ipotesi classiche di violazione dell’obbligo di fedeltà sono:
- La divulgazione di informazioni riservate, perciò di uso esclusivamente interno, con conseguente prestazione di servizi a vantaggio di altre attività (specialmente se in concorrenza con quella del datore di lavoro);
- Furti ed ammanchi in attività commerciali;
- Il sabotaggio industriale.
L’obbligo di fedeltà si applica al lavoratore dipendente, il libero professionista che offra prestazioni saltuarie ed anche ai soci in affari.
La giurisprudenza ha stabilito che il datore di lavoro può affidare ad un’agenzia investigativa lo svolgimento per proprio conto di indagini sul rispetto dell’obbligo di fedeltà da parte di dipendenti e collaboratori.
Tale attività di controllo non viola lo Statuto dei Lavoratori, in quanto l’osservazione non è finalizzata alla verifica dell’attività lavorativa vera e propria –riservata per legge al datore di lavoro- ma è limitata esclusivamente all’accertamento delle condotte illecite del prestatore di lavoro.
La Sheridan offre servizi di controllo mirati al termine dei quali verrà fornita al cliente documentazione certa e producibile nelle opportune sedi giudiziarie ed extragiudiziarie.