Investigazioni sulla fedeltà di soci e dipendenti
La correttezza professionale non rappresenta solo un’obbligazione di tipo morale ma la sua violazione ha precise conseguenze di tipo economico.
L’art. 2600 c.c. infatti prevede il risarcimento del danno per gli atti di concorrenza sleale compiuti con dolo o colpa.
L’art. 2598 c.c. nello specifico proibisce l’utilizzo di nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione, la diffusione di notizie e apprezzamenti sul concorrente idonei a determinarne il discredito, l’appropriazione di pregi di un concorrente e ogni altro atto non conforme ai principi della correttezza professionale ed idoneo a danneggiare l'altrui azienda.
Fra le delle ipotesi più frequenti di concorrenza sleale:
• Concorrenza Sleale di dipendenti e collaboratori
Chi diffonde informazioni è spesso un soggetto interno all’impresa stessa.
Può trattarsi di dipendenti, collaboratori, o di aziende partner: in ogni caso l’imprenditore deve essere in grado di identificare la minaccia e proteggere il patrimonio intellettuale e tecnologico della propria impresa.
• Concorrenza Sleale dell’ex dipendente
Si tratta della diffusione o abuso di informazioni aziendali riservate inerenti clientela, strategie, documenti, condizioni di vendita ed altri dettagli rilevanti del business dell’ex datore di lavoro.
Se tali informazioni, acquisite lecitamente dall’ex dipendente in costanza di rapporto di lavoro, vengono però diffuse e/o vendute dopo la cessazione del rapporto ciò costituisce un illecito.
L’onere della prova spetta all’azienda, perciò le indagini saranno finalizzate alla raccolta di prove che dimostrino con certezza l’illecito dell’ex dipendente.
• Concorrenza Sleale del socio.
Ai sensi dell’art. 2301 c.c. il socio non può, senza il consenso degli altri soci, esercitare per conto proprio o altrui un’attività concorrente con quella della società, né partecipare come socio illimitatamente responsabile ad altra società concorrente.
La violazione di questo divieto è sanzionabile, nei casi più gravi, con l’esclusione del socio dalla società.
L ’art. 2125 c.c. inoltre prevede che il datore di lavoro, a tutela del patrimonio della propria azienda e per evitare conflitti di interessi, possa stipulare con il dipendente un patto di non concorrenza.
In costanza di rapporto di lavoro, il divieto di trattare affari per conto proprio o di terzi in concorrenza con il proprio datore scatta automaticamente alla stipula del contratto di lavoro subordinato.
L’ex dipendente, invece, deve rispettare il divieto di concorrenza con l’ex azienda esclusivamente in presenza di uno specifico accordo scritto.
La Sheridan è in grado di offrire tutti quegli accertamenti consentiti dalla legge finalizzati alla raccolta di prove certe e oggettive, per rilevare e documentare le attività svolte in violazione del patto di non concorrenza.